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Diritto all’Oblio Oncologico

L’oblio oncologico è un concetto introdotto in Italia dalla Legge n.193/2023, entrata in vigore il 2 gennaio 2024. Per “diritto all’oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente Legge.

La Legge prevede che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non possono essere richieste informazioni – se suscettibili di influenzarne condizioni e termini – relative allo stato di salute della persona fisica riguardanti patologie oncologiche da cui sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di:

  • dieci anni se la patologia è insorta dopo il compimento del ventunesimo anno di età;
  • cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Ciò significa che le Imprese e gli Intermediari sono tenute a fornire informazioni adeguate circa i diritti di cui sopra in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo dei contratti.

I principali impatti per le Compagnie assicurative riguardano l’aggiornamento/revisione della documentazione precontrattuale e contrattuale e della relativa modulistica, delle procedure di emissione/liquidazione nonché la gestione delle richieste di cancellazione dei dati da parte dei contraenti.

La platea che potrebbe godere degli effetti del diritto all’oblio oncologico è molto vasta e tale Legge rappresenta un passo importante per garantire che gli ex pazienti oncologici non siano penalizzati e che la loro privacy sia rispettata.

Di seguito alcune date di particolare interesse:

  • entro il 2 marzo 2024, con decreto del Ministro della salute, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, si sarebbero dovute disciplinare le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge in esame. Alla data di pubblicazione del presente articolo non è ancora stato emanato il Decreto in oggetto;
  • entro il 2 aprile 2024, con Decreto del Ministro della salute, sarà definito l’elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti sopra;
  • entro il 2 luglio 2024 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e IVASS, ciascuno con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliranno le modalità di attuazione dell’art. 2 comma1, eventualmente predisponendo formulari e modelli.

Nelle more dell’adozione di tali provvedimenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari stipulati dopo il 2 gennaio 2024 devono conformarsi ai principi introdotti dalla Legge 193/2023 a pena di nullità delle singole clausole contrattuali da essi difformi.

La legge in questione tutela le persone che sono state affette da patologie oncologiche anche in sede concorsuale, qualora sia previsto un accertamento di requisiti psico-fisici, e nell’ambito dei procedimenti di adozione e affidamento dei minori.

Scarica la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

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